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In diritto, il delitto d'onore è un reato commesso per vendicare l'onorabilità del proprio nome o della propria famiglia, reato caratterizzato dalla motivazione soggettiva di chi lo commette, volta a salvaguardare (nella sua intenzione) una particolare forma di onore, o, comunque, di reputazione, con particolare riferimento a taluni ambiti relazionali come ad esempio i rapporti sessuali, matrimoniali o comunque di famiglia.
I delitti contro l'onore sono una categoria di delitti penali dove si attenta alla reputazione di una persona. Per esempio, la diffamazione o l'ingiuria: non danneggiano la persona concretamente, ma danneggiano la sua reputazione in società e quindi comunque le procurano un danno anche grave.
Si pensa che che la persona "offesa nell'onore" abbia il diritto di difendersi.
Anche se oggi è difficile da capire, il "delitto d'onore" nasce come difesa della reputazione di una persona o di una famiglia. Il delitto d'onore si apparenta al duello, in quanto entrambi sono forme di difesa violenta della reputazione di una persona o di una famiglia. Il duello veniva usato in Europa per ottenere "soddisfazione", cioè ristabilire l'onore e la rispettabilità di una persona. Per tutto l'Ancien Régime e anche oltre, chi si rifiutava di battersi in duello perdeva il suo onore ed era coperto di "disonore" (diventava cioè "disonorato").
Concepito in questo modo, il delitto d'onore ha origini antichissime. È documentato fra gli altri nel Codice di Hammurabi, dove si stabilisce fra l'altro che se una donna sposata veniva colta in flagrante a tradire il marito con un amante, sia lei che l'amante dovevano essere uccisi tramite annegamento.
Delitto d'onore e femminicidio
La nozione di delitto d'onore può essere applicata sia a donne che a uomini. Per esempio, nel caso di adulterio, si registrano storicamente casi di esecuzioni di entrambi gli amanti.
Tuttavia nel dibattito pubblico recente ci si è soffermati in modo sistematicamente sessista soprattutto sull'omicidio della donna. A partire dagli anni 1990, Marcela Lagarde e altri sociologi hanno sviluppato la nozione di femminicidio, che intende inquadrare come un unico fenomeno i casi di omicidio di donne per motivi culturali legati al genere (femminicidio intimo, delitto d'onore, infanticidio delle neonate, stragi incel, ecc.).
Anche i bambini nati fuori del matrimonio potevano essere uccisi per causa d'onore[1]: questi figli erano chiamati "prole illegittima"[2].
André Martinet ricorda il collegamento storico tra questi fenomeni e il patriarcato inteso come controllo della paternità[3]
«"L'instaurazione del patriarcato risulta dalla decisione del partner della donna di assumere per intero la responsabilità dei bambini che lei ha messo al mondo. Egli si considera dunque non solo il protettore e l'educatore di questi bambini, ma anche il loro genitore. La sola sicurezza che egli può avere a riguardo risulterà dalla clausura della donna in un gineceo, o in un harem, che implica, come è noto, l'esistenza di più di un partner femminile. Quando questa clausura si rivela difficoltosa, o economicamente poco conveniente, all'uomo non resterà che sopprimere il bambino dall'incerta paternità"»
Nel mondo
Nel mondo, i delitti d'onore avvengono principalmente quando la donna viene accusata di[4]:
avere rapporti sessuali prima del matrimonio e dunque non essere più vergine al momento del matrimonio;
In lingua urdu il delitto d’onore viene chiamato karo kari, ed è vietato dal sistema giudiziario pakistano, ma sfugge facilmente al controllo delle autorità
il Pakistan conta il numero pro capite più elevato al mondo di delitti d’onore documentati, secondo le Nazioni Unite su cinquemila in tutto il mondo, mille donne all'anno sono vittime in Pakistan, senza contare i casi che potrebbero essere avvenuti senza essere documentati.
Questa pratica è radicata soprattutto nella provincia del Sindh, dove la lapidazione è alimentata e perpetuata dal cosiddetto Wadera, il sistema feudale che governa il territorio e le comunità. I signori feudali si avvalgono della jirga, ovvero l’assemblea dei leader della comunità, che conta molto di più del sistema giuridico statale e decide su tutte le questioni rilevanti per il territorio locale.[7]
Ordinamento italiano
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(1) si intitola "uxoricidio, figlicidio e sororicidio per causa d'onore", ma lo sconto di pena previsto dall'articolo 377 del Codice Zanardelli riguardava anche altre fattispecie di reato, es. le lesioni personali;
(2) l'articolo 377 del Codice Zanardelli non distingueva tra moglie e marito, come è peraltro ben documentato in letteratura [1];
(3) il concetto di "figlicidio" evocato nel titolo è contemporaneo e del tutto estraneo al periodo storico trattato, che arriva al 1981;
(4) l'infanticidio, così come il delitto in duello, non sono postille alla questione del delitto d'onore, ma parte integrante di un unico disegno normativo: parlare del delitto d'onore nel Codice Zanardelli senza riferimenti a queste tipologie di reato, così come alle lesioni personali ecc., significa fare del revisionismo storico.
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In Italia, per un certo periodo storico, la commissione di un delitto perpetrato al fine di salvaguardare l'onore (ad esempio l'uccisione del coniugeadultero o dell'amante di questo o di entrambi) era sanzionata con pene attenuate rispetto all'analogo delitto di diverso movente, poiché si riconosceva che l'offesa all'onore arrecata da una condotta "disonorevole" equivaleva a gravissima provocazione, e la riparazione dell'onore non causava riprovazione sociale[8].
1889 Codice Zanardelli
Nel Codice penale Zanardelli, l'articolo 377 prevedeva le circostanze attenuanti sia per i parenti maschi sia per le parenti femmine della donna uccisa:
«Per i delitti preveduti nei capi precedenti, se il fatto sia commesso dal coniuge, ovvero da un ascendente, o dal fratello o dalla sorella, sopra la persona del coniuge, della discendente, della sorella o del correo o di entrambi, nell'atto in cui li sorprenda in flagrante adulterio o illegittimo concubito, la pena è ridotta a meno di un sesto, sostituita alla reclusione la detenzione, e all'ergastolo è sostituita la detenzione da uno a cinque anni[9].»
1930 Codice Rocco
Nel Codice Rocco le circostanze attenuanti vengono riconosciute non solo al marito ma anche alla donna che uccideva il marito fedifrago.
Codice Penale, art. 587 Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.
L'art. 587 del codice penale consentiva quindi che fosse ridotta la pena per chi uccidesse la moglie, il marito, la figlia o la sorella al fine di difendere "l'onor suo o della famiglia". La circostanza prevista richiedeva che vi fosse uno stato d'ira (che veniva in pratica sempre presunto). La ragione della diminuente doveva reperirsi in una "illegittima relazione carnale" che coinvolgesse una delle donne della famiglia oppure il marito. Anche l'altro protagonista della illegittima relazione poteva dunque essere ucciso contro egual sanzione.
A titolo di chiarimento sulle mentalità generali su queste materie, almeno al tempo della promulgazione del Codice Rocco (che però riprendeva concetti già presenti nel Codice Zanardelli), va detto che contemporaneamente vigeva l'istituto del "matrimonio riparatore", che prevedeva l'estinzione del reato di violenza carnale nel caso che lo stupratore di una minorenne accondiscendesse a sposarla, salvando l'onore della famiglia.
1968 Corte Costituzionale
Quanto all'ordinamento penale italiano, la prima innovazione venne dalla Corte Costituzionale, la quale aveva sancito l'incostituzionalità dell'art. 559 c.p., che prevedeva la punizione del solo adulterio della moglie e non anche del marito e del concubinato del marito (sentenze n. 126 del 19 dicembre 1968 e n. 147 del 3 dicembre 1969, ma in precedenza, nel 1961 si era già espressa in senso opposto). La prima sentenza era seguita, almeno temporalmente, ad un disegno di legge (n.4849, presentato alla Camera dei deputati il 6 febbraio 1968) dell'on. Oronzo Reale, ministro Guardasigilli, che proponeva l'abrogazione delle speciali previsioni sulle lesioni e sull'omicidio "a causa d'onore", proposte riprese pochi mesi dopo da un progetto di revisione dell'ordinamento penale affidato a Giuliano Vassalli. Le proposte erano restate senza effetto, sia per problemi di insufficiente durata delle legislature, sia per una certa posizione di "non sgradimento" da parte dell'opinione pubblica (stigmatizzata, con una certa eco, dal giurista Pietro Nuvolone, il quale sottolineò come non si potesse non tenerne conto).
Benché la dicitura "delitto d'onore" designi solitamente l'omicidio della moglie, l'articolo 369 del codice penale Zanardelli del 1889, riconosceva le attenuanti anche a chi commetteva un infanticidio per causa d'onore, uccidendo dei figli nati fuori dal matrimonio[1]. Questi figli erano chiamati "prole illegittima"[2]. Le attenuanti erano valide purché il bambino non fosse nato da più di cinque giorni e comunque non fosse iscritto nei registri dell'anagrafe[12]. Questa disposizione è stata abrogata nel 1930 con il Codice Rocco, tuttora in vigore.
Parricidio
Femminicidi come "esecuzioni" di donne adultere sono stati registrati di recente in Italia nelle organizzazioni di tipo mafioso, come la 'Ndrangheta, in particolare quando una donna ha avuto una relazione affettiva con un membro di un "clan" rivale. Questo è stato il caso di Francesca Bellocco, moglie di Salvatore Barone e madre di Francesco Barone, entrambi membri della cosca Bellocco[13]: poiché Francesca Bellocco intratteneva una relazione con Domenico Cacciola, esponente della cosca Cacciola, suo figlio la uccise con la complicità di due sicari[14]
«una donna è stata barbaramente assassinata dal figlio in testa ad un commando di sicari, in ossequio ad arcaiche regole di‘ndrangheta in quanto protagonista arresto-con-manette1-300x250di una relazione fedifraga»