Le norme inerenti all'esercizio del diritto di Referendum nella Repubblica di San Marino, sono contenute nella Legge Qualificata n. 1 del 29 maggio 2013 "Del referendum e dell'iniziativa legislativa popolare"[1].
L'art. 2 della Legge 1/2013 prevede tre tipologie di referendum:
referendum abrogativo, che può portare all'abrogazione, parziale o totale, di una legge o di una qualsiasi norma sammarinese;
referendum confermativo, tramite cui i cittadini possono ratificare o meno una legge approvata dal Consiglio Grande e Generale;
referendum propositivo, che può proporre criteri o indirizzi esecutivi per la stesura di una legge da parte dell'organo competente.
Ammissibilità dei Referendum
Non possono essere proposti Referendum abrogativi che abbiano ad oggetto la soppressione di organi, organismi e poteri fondamentali dello
Stato o l'abrogazione di leggi o atti aventi forza di legge in materia di tasse, imposte e tributi, di bilancio, di amnistia e indulto, nonché di ratifica di convenzioni e trattati internazionali;
Non possono essere presentati Referendum propositivi per materie vietate all'abrogativo, purché non abbia ad oggetto l'introduzione di limitazioni
dell'esercizio del diritto di voto, del diritto al lavoro e della libera circolazione e stabilimento delle persone ed in generale violazione o limitazione dei diritti dell'uomo.
Nel solo caso in cui il referendum confermativo sia di iniziativa popolare, esso è ammesso unicamente per le leggi che riguardano gli organi, gli organismi e i poteri fondamentali dello Stato previsti dalla Dichiarazione dei diritti.
Procedura referendaria
Ciascun referendum può essere proposto tramite richiesta scritta proveniente da almeno 60 membri del corpo elettorale (al referendum 2013 erano 33.303 persone) o da cinque Giunte di Castello. Il referendum confermativo può essere proposto anche dal Consiglio Grande e Generale tramite l'inserimento di un apposito articolo nella legge in oggetto. In questo caso, la successiva approvazione della richiesta da parte del Collegio garante della costituzionalità delle norme non è obbligatoria.
La fase successiva consiste nel giudizio di ammissibilità, che viene emesso dal Collegio garante dopo aver sentito i pareri e le motivazioni sia del comitato promotore che dell'eventuale comitato contrario. In seguito, se il Referendum è di iniziativa popolare, il comitato promotore ha 90 giorni di tempo per raccogliere le firme dell'1,5% del corpo elettorale e per depositarle presso il Collegio Garante, che ne valuta la regolarità. Se l'esito è positivo, la reggenza con un Decreto Reggenziale definisce la data delle votazioni, da stabilire in una domenica compresa fra il 60º ed il 90º giorno successivo al via libera dell'organo di garanzia. La campagna referendaria si apre il quindicesimo giorno precedente alla votazione, ed hanno diritto a parteciparvi il comitato promotore, il comitato contrario e tutte le forze politiche che hanno preso parte alle elezioni precedenti.
Il voto si esprime tracciando semplicemente un segno sul "si" o sul "no" nella scheda elettorale, secondo l'esito desiderato.
Quorum
Il quorum dal 1997 al 2014 era del 32% di affluenza; dal 2014 fino a maggio 2016 per convalidare un referendum a San Marino la maggioranza di una delle due preferenze doveva essere almeno il 25% dei cittadini aventi diritto di voto; per far passare i sì, essi devono conquistare la maggioranza (50%+1) dei voti totali validamente espressi (solo voti favorevoli o contrari, non contate le schede bianche o nulle), inoltre i sì dovevano essere non meno del 25% degli elettori iscritti nelle liste elettorali (corpo elettorale). In seguito ad un referendum abrogativo, dal 2016 è stato totalmente eliminato il quorum di validità.[2][3]
Esito
In caso di approvazione del referendum, l'esito varia a seconda della tipologia di votazione effettuata. A seguito del referendum abrogativo, la Reggenza, con Decreto, abroga la norma corrispondente che non può essere più riproposta in Consiglio Grande e Generale per almeno tre anni. Dopo il referendum propositivo, invece, il Congresso di Stato deve redigere entro sei mesi un progetto di legge redatto in articoli. Tale disegno di legge è poi depositato all'ufficio di presidenza del Consiglio Grande e Generale sempre a seguito della preventiva deliberazione dell'organo di garanzia, che verifica la corrispondenza del progetto di legge alle direttive impartite dall'esito della votazione. A seguito del referendum confermativo con esito favorevole, la Reggenza promulga la legge.
Proposta di dare all'elettore la facoltà di esprimere, in sede di votazione, la preferenza per un unico candidato appartenente alla lista da lui prescelta.
Abolizione del quorum per il referendum e possibilità di certificare le firme per indire un referendum congiuntamente o disgiuntamente da componenti del comitato promotore del referendum preventivamente indicati, sotto la loro responsabilità penale e civile.
Proposta di modifica alla Legge Qualificata 11 Maggio 2007 n. 1 per il conferimento, dopo il primo turno, di due mandati per formare una maggioranza attraverso accordo tra liste e/o coalizioni, per evitare il ballottaggio.
Proposta per consentire l'interruzione volontaria di gravidanza entro la 12ª settimana di gestazione, e anche successivamente se vi sia pericolo per la vita della donna o se vi siano anomalie e malformazioni del feto che comportino grave rischio per la salute fisica o psicologica della donna.